Monopattini: le regole da seguire
In alcune cittàstroppo spesso si rincorrono nelle cronache locali le notizie di incidenti più o meno gravi che coinvolgono i monopattini elettrici. Allo stesso tempo, però, i mezzi per la cosiddetta mobilità dolce rappresentano uno dei possibili cardini nella transizione verso spostamenti urbani più sostenibili. L'uso di hoverboard, segway, monowheel, biciclette e monopattini, infatti, è incentivato sia dal bonus mobilità sia dalla necessità di ridurre l'affollamento dei trasporti pubblici come misura di contrasto alla pandemia. Insomma, una risorsa tecnologica importante, che collettivamente dobbiamo imparare a sfruttare nel modo giusto.
Ma cosa è consentito e cosa non si può fare a bordo di un monopattino? Dal punto di vista legale, il riferimento fondamentale è un emendamento approvato il 27 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 giorni dopo e in vigore dal primo gennaio 2020. La legge 160/2019 al comma 75, in particolare, equipara a tutti gli effetti i monopattini alle biciclette, rendendoli quindi veicoli riconosciuti dalla normativa italiana secondo gli articoli 68 e 182 del Codice della strada. Gli unici due vincoli da rispettare affinché valga l'equivalenza monopattino-bicicletta sono di potenza e velocità massima: il limite superiore di potenza è fissato a 500 watt (0,5 kW), mentre quello di velocità è a 25 km/h, salvo nelle aree pedonali dove occorre contenersi entro un massimo di 6 km/h.
Prima di salire a bordo
È tutto molto semplice: proprio come una bicicletta, un monopattino non richiede immatricolazione, né targa, né di indossare particolari protezioni (per i maggiorenni), né di stipulare una polizza assicurativa. Su quest'ultimo punto però è possibile organizzarsi in autonomia, attraverso forme di assicurazione che tutelino in caso di incidente. Molte delle compagnie che offrono servizi di mobilità elettrica urbana su due ruote hanno già delle polizze su tutta la loro flotta, per ovvie ragioni, ma se ne possono stipulare altre individuali per danni e infortuni. Sempre presente dovrebbe poi essere un segnalatore acustico (il campanello), proprio come sulle biciclette.
Il resto delle cose da sapere dipende dall'età, dalla fascia oraria in cui si vuole utilizzare il monopattino e dalle condizioni meteorologiche. Al di sotto dei 14 anni, per esempio, l'uso del monopattino elettrico è vietato, mentre tra i 14 e i 18 è concesso solo a patto che l'utilizzatore indossi il casco. Oltre i 18 anni il casco è solo facoltativo, anche se ci sono alcuni stakeholder che (per ragioni di sicurezza, o banalmente di interesse economico) spingono affinché l'obbligatorietà sia estesa a tutti. Meteo e fascia oraria, invece, incidono dal punto di vista della visibilità. Quando fa buio o le condizioni sono particolarmente avverse, è necessario disporre di un fanale anteriore a luce bianca e di un fanale posteriore a luce rossa, con catarifrangente. Inoltre, è obbligatorio indossare giubbotto catarifrangente o analoghe bretelle.
Per la precisione, la modalità d'uso notturna è prevista da 30 minuti dopo il tramonto a 30 minuti prima dell'alba, incluse ovviamente tutte le ore notturne, più tutti quei casi in cui la visibilità sia compromessa dalla presenza di nebbia, pioggia intensa o in generale di perturbazioni.
Da notare, infine, che nel caso la potenza massima di 500 watt venga superata, oppure sia installato un sellino o un posto a sedere alto più di 54 cm dal suolo, il monopattino si trasformerebbe dal punto di vista normativo in un ciclomotore elettrico, sottoposto a tutt'altra normativa. In particolare, diventerebbero obbligatorie targa, omologazione, immatricolazione, patente, assicurazione e casco omologato. E tutte le possibili multe e sanzioni amministrative si farebbero molto più salate.
Una volta a bordo
I monopattini non possono circolare dappertutto, ma proprio come le biciclette hanno un'ampia scelta di strade in cui sono ammessi. In generale, e più di ogni altra cosa, possono circolare in tutte le strade urbane in cui vige il limite di 30 o di 50 km/h (per il monopattino però il massimo è sempre 25 km/h). Sulle strade extraurbane non possono circolare, a meno che queste non siano affiancate da una pista ciclabile: come ovvio, infatti, i monopattini possono circolare su tutti i percorsi ciclabili, mentre non possono andare dove l'accesso alle biciclette è precluso. Infine, anche in area urbana, non si può transitare in monopattino dove il limite per le automobili è superiore ai 50 km/h, come ad esempio nelle strade a scorrimento veloce.
Per quanto riguarda il rapporto con i pedoni, le cose da sapere sono due. Nelle aree pedonali possono circolare liberamente (il limite di velocità è di 6 km/h), mentre sui marciapiedi non possono essere utilizzati, se non scendendo e trasportandoli a mano. La regola dei marciapiedi vale anche per gli attraversamenti pedonali - a meno che non sia presente accanto anche un attraversamento ciclabile - e in generale si estende a tutte quelle situazioni in cui sono ammessi solo pedoni.
Il resto delle norme dovrebbe essere anzitutto di buonsenso, prima ancora che sancito per legge. Sul monopattino può stare solo il conducente, ossia una persona per volta, e non si possono portare con sé oggetti grandi e ingombranti. Lo zainetto e la borsetta sono ammessi, ma non lo sono i bagagli, gli animali, gli amici e i figli. Si parla, in caso di seconda persona a bordo, dell'infrazione di trasporto indebito di passeggeri. Il manubrio andrebbe sempre impugnato con entrambe le mani, salvo nei momenti in cui si sporge il braccio per segnalare una svolta. E naturalmente è proibito impennare o fare altre evoluzioni e acrobazie sulle strade e nelle aree pedonali.
Dal punto di vista di più monopattini in formazione, in generale è suggerito di procedere in fila indiana. Nelle strade aperte al traffico automobilistico è obbligatorio mantenere un'unica fila, mentre nelle aree pedonali è ammesso che si possa procedere con monopattini affiancati a coppie, ma mai in più di due.
Le sanzioni amministrative previste, tuttavia, sono piuttosto blande. Salvo il caso in cui si arrechi danno ad altre persone o cose (scenario tutt'altro che raro), le multe ammontano a seconda del tipo di infrazione dai 50 ai 200 euro. Con una combo di infrazioni si può comunque salire anche a 400 euro. Fanno eccezione a queste cifre relativamente basse i già citati casi in cui il monopattino elettrico sia stato truccato per superare il limite di potenza o modificato trasformandolo di fatto in un ciclomotore: oltre alla confisca del veicolo sono previste sanzioni anche di diverse migliaia di euro, corrispondenti alle mancate coperture assicurative, alla guida senza patente e molto altro.
Infine una nota positiva: se possono essere piegati fino ad assumere le dimensioni di un normale bagaglio, i monopattini elettrici possono essere portati a bordo dei mezzi di trasporto pubblico senza alcun sovrapprezzo, sia sui treni sia sugli autobus.