Traffico e viabilità, mezzi pesanti bloccati per Pasqua 2022: le date
In occasione delle festività pasquali, come consuetudine, viene rimodulato anche il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi industriali con massa complessiva superiore a 7.5 tonnellate. Quali sono quindi i giorni in cui vige il divieto di circolazione per i camion nel periodo pasquale?
Calendario divieti di circolazione camion Pasqua 2022
La circolazione dei camion viene sensibilmente ridotta nei giorni che precedono la Pasqua, con limitazioni che interesseranno anche il Lunedì dell'Angelo e il giorno successivo.
Si inizia venerdì 15 aprile, quando il divieto di circolazione sarà in vigore dalle 14.oo alle 22.00. I mezzi pesanti potranno tornare a viaggiare nelle ore notturne, per poi fermarsi nuovamente sabato 16 aprile alle 9.00. I camion rimarranno fermi quindi la vigilia di Pasqua fino alle 16.00, per poi tornare a circolare fino alle 9.00 del mattino successivo. Per la giornata di Pasqua sono previsti i consueti fermi programmati domenicali, per cui non troveremo mezzi pesanti in circolazione dalle 9.00 alle 22.00.
Stesso orario previsto anche per il giorno successivo, 18 aprile, quando in occasione del Lunedì dell'Angelo verrà replicato il divieto festivo di circolazione per i mezzi pesanti.
Per favorire lo scorrimento dei veicoli in rientro dalle vacanze pasquali, anche martedì 19 aprile verrà replicato il divieto, anche se in orario ridotto. Nel giorno successivo al Lunedì dell'Angelo i camion si fermeranno solo il mattino, dalle 9.00 alle 14.00.
Da mercoledì 20 aprile la circolazione riprende il suo ritmo regolare anche per i veicoli pesanti, che però torneranno a fermarsi il 24 aprile, con gli orari previsti per il divieto di circolazione domenicale per i camion, e nella giornata successiva, lunedì 25 aprile, festa della Liberazione.
Deroghe ai divieti circolazione camion nel periodo pasquale
Si fermeranno tutti i mezzi pesanti? La risposta a questa domanda è negativa. Vi sono infatti specifiche deroghe alla circolazione dei camion, stabilite dal decreto 596/2021. Ecco quali sono.
I veicoli provenienti o diretti all'estero potranno circolare per quattro ore in più rispetto all'orario previsto dal decreto. Nel caso in cui vi sia un unico conducente il cui periodo di riposo termina dopo l'inizio del divieto l'orario posticipato si calcola dal termine del riposo. Oltre a godere del posticipo di quattro ore, questi veicoli potranno beneficiare anche di un anticipo di due ore sull'orario di termine del divieto. Sono esclusi i mezzi pesanti in transito da/per San Marino o Città del Vaticano, considerati territorio nazionale.
I camion provenienti dalla Sardegna potranno beneficiare del posticipo di 4 ore sull'inizio del divieto, mentre quelli diretti nell'isola avranno diritto a un anticipo di 4 ore sull'orario di divieto previsto dal decreto. Esonerati dal divieto invece i mezzi pesanti diretti all'imbarco nei porti sardi.
Stesso discorso per i camion in transito da e per la Sicilia. La deroga di 4 ore sull'orario di inizio o di fine del divieto riguarderà tutti i mezzi pesanti, a esclusione di quelli che traghettano dai porti calabresi, per i quali l'orario viene rimodulato con anticipo e termine ridotto a due ore. Esonerati anche in questo caso i mezzi pesanti diretti ai porti siciliani per imbarcare il carico in una nave Ro-Ro, a condizione che la merce non sia destinata ai porti calabresi.
Deroghe previste anche per il trasporto intermodale, che riguarda i mezzi pesanti diretti agli interporti di rilevanza nazionale, intenti a trasportare merci dirette all'estero o unità di carico vuote destinate oltre confine tramite interporti, porti e aeroporti. In questo caso il termine orario di divieto viene anticipato di 4 ore. I veicoli che praticano il combinato strada-mare diretti all'imbarco, così come quelli con destinazione o provenienti dagli aeroporti che trasportano merci destinate al trasporto aereo, sono esonerati dal divieto.
Anche i camion che viaggiano in combinato strada-rotaia o strada-mare sono esonerati dal divieto, a patto che la parte iniziale o terminale di strada non sia superiore a 150 km in linea d'aria dal terminal d'imbarco o sbarco, o dal porto. Deroga al divieto anche per i mezzi pesanti impiegati per il trasporto intermodale con origine o destinazione all'interno dei confini nazionali.