Bonus edilizi e regole Superbonus per interventi in corso, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Antifrode, in vigore dal 12 novembre 2021 hanno acquisito vitale importanza i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi e sulle regole per l'accesso al Superbonus 110% per tutti gli interventi in corso d'opera. Con l'aggiornamento delle FAQ, l'Agenzia ha fornito tutti i chiarimenti necessari per quanto riguarda la cessione del credito, la verifica dei requisiti e il visto di conformità. Ecco pertanto tutte le informazioni più utili che occorre sapere per le ristrutturazioni edilizie già avviate.
Bonus edilizi e Superbonus 110%, cessione credito o sconto fattura: importante ultimare i lavori
Quali novità ci sono per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per tutti quei lavori già in corso d'opera riguardanti bonus edilizi o il Superbonus 110%? La prima FAQ presa in esame riguarda proprio quei contribuenti che vogliono utilizzare le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura previste dall’articolo 121 del dl 34/2020, ma poi alla fine non portano a termine i lavori.
L’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata, infatti, solo se gli interventi oggetto dell’agevolazione vengono effettivamente completati. L'Agenzia ha pertanto chiarito che è necessario che gli interventi vengano comunque ultimati. E' possibile utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura per lavori ancora in corso, ma è necessario che gli stessi vengano poi ultimati.
La mancata effettuazione degli interventi previsti o della loro conclusione, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito, determina il decadimento del beneficio e il recupero della detrazione indebitamente fruita.
Rimane il fatto che i crediti possano essere accettati e ceduti nuovamente senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. Nonostante ciò rimane la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di attivare la procedura di controllo preventivo e sospensione prevista dall’articolo 122-bis del decreto Rilancio e introdotta proprio dal decreto antifrode.
Bonus edilizi: tutti i chiarimenti
Tralasciando per un attimo il Superbonus, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate come, in merito agli altri bonus edilizi, il nuovo obbligo di apposizione del visto e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 hanno ricevuto le fatture del fornitore, effettuato i pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o lo sconto. Ciò vale anche se la comunicazione non è stata ancora inviata all'Agenzia delle Entrate.
Ai tecnici abilitati vengono richieste le dovute asseverazioni. Spetta a loro certificare la congruità delle spese sostenute in base alla nuova norma.
Il visto di conformità va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Per concludere un'altra FAQ molto importante ha chiarito il compito dei professionisti già abilitati alla verifica di congruità in ambito Superbonus che possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione. Cosa significa? L'esempio è esplicativo. L'Agenzia delle Entrate dice che per gli interventi del Sismabonus non rientranti nel Superbonus 110%, può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.