Covid, zona arancione: cosa cambia? Le limitazioni per i vaccinati e per i non vaccinati
La diffusione dei contagi da virus Covid-19 ha appena segnato l'ingresso di altre 4 nuove regioni italiane in zona arancione. Alla Valle d'Aosta si sono aggiunte Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Il passaggio in zona arancione comporta una serie di restrizioni e limitazioni per i cittadini. Scopriamo cosa cambia per chi è vaccinato con tanto di green pass e cosa cambia a chi non è vaccinato.
Zona arancione: niente cambia con il green pass rafforzato
Con l'ingresso in zona arancione scattano una serie di restrizioni e limitazioni che riguardano solo i cittadini italiani non vaccinati. Non cambia nulla, infatti, per chi è in possesso del super green pass, il certificato verde rilasciato per guarigione da Covid-19 e/0 per vaccinazione completa. I vaccinati, infatti, possono spostarsi liberamente, viaggiare, andare al ristorante e cinema, ma anche partecipare a eventi e recarsi in palestra. Anzi con l'introduzione del green pass rafforzato in tutti i ristoranti e attività di ristorazione cade il limite sul numero di persone che possono condividere lo stesso tavolo. Il green pass rafforzato è lo strumento pensato dal governo italiano per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus in Italia salvaguardando la salute pubblica e l'economia del Paese.
Covid e zona arancione: restrizioni solo per i non vaccinati
Differentemente chi non ha il green pass è escluso da buona parte della vita sociale. Per i non vaccinati è vietato l'ingresso nei negozi presenti all'interno dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi fatta eccezione per alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi. Chi non è vaccinato non può nemmeno partecipare a corsi di formazione in presenza né tantomeno praticare sport di contatto all'aperto.
Per quanto concerne gli spostamenti, chi non ha il green pass può spostarsi con mezzo proprio all'interno della propria Regione e verso altri Comuni della stessa regione o di altre solo per motivi di "lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune". Sono consentiti, invece, gli spostamenti con mezzo proprio da Comuni di massimo 5.000 abitanti verso altri comuni entro i 30 km, fatta eccezione per il capoluogo di provincia.